Appendice 9: Calcolo dei costi e delle pene convenzionali

Il comitato della Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) può  infliggere ai datori di lavoro e ai collaboratori che infrangono le norme del CCL una  sanzione fino a un valore pari alle prestazioni non corrisposte, da versare entro un mese a partire dalla comunicazione della sentenza.

In linea di massima la sanzione va calcolata in modo che i datori di lavoro e i  collaboratori inadempienti siano dissuasi dall' infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro.

L'importo si calcola cumulativamente secondo i criteri qui descritti:

  1. Entità delle prestazioni in denaro che i datori di lavoro non hanno corrisposto ai collaboratori.

  2. Infrazione delle disposizioni contrattuali che non riguardano delle  prestazioni in denaro, in particolare del divieto di lavoro nero.

  3. Infrazione occasionale o ripetuta, gravità dell'infrazione di singole  disposizioni del CCL.

  4. Recidività in caso di infrazioni del CCL.

  5. Dimensioni dell'azienda.

  6. Eventualità che i datori di lavoro o i collaboratori inadempienti, posti in  mora, abbiano già adempito del tutto o in parte i loro obblighi.

  7. Eventualità che i collaboratori facciano valere per proprio conto le loro  richieste nei confronti di un datore di lavoro inadempiente oppure eventualità che si debba tener conto del fatto che le faranno valere in un prossimo futuro.

  8. In casi di minor gravità, il comitato della CPNCL ha facoltà di pronunciare  un'ammonizione e di desistere dall'infliggere una sanzione.

Il comitato della CPNCL può addossare ai datori di lavoro o ai collaboratori che  infrangono gli obblighi contrattuali le spese sostenute per il controllo tenor CCL.

Il comitato della CPNCL può addossare ai datori di lavoro o ai collaboratori che  infrangono le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro gli eventuali costi procedurali.

I fondi derivanti dalle sanzioni convenzionali devono essere impiegati per l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro. Scaduta l'obbligatorietà  generale, eventuali saldi positivi vanno utilizzati per la formazione  professionale e per scopi sociali.

Sono fatte salve le richieste dei collaboratori danneggiati.