- Campo di applicazione
- Il rapporto di lavoro
- Orario di lavoro
- Flessibilità dell'orario di lavoro
- Salario
- Salario in caso di impedimento alla prestazione lavorativa
- Supplementi e complementi salariali
- Assicurazioni sociali
- Istanze competenti per lo sviluppo e l'applicazione del CCL
- Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione in legno
- 44. Rilevamento relativo al CCL commissionato dai datori di lavoro (pilastro 1)
- 45. Marchio per le aziende rilevate (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controlli dei cantieri e del lavoro nero (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 1 e 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione
- 52. Concretizzazione della cultura imprenditoriale tenor CCL (pilastro 4)
- Fondo di applicazione
- Normative per la collaborazione sociale a livello di settore
- 54. Accordi aggiuntivi
- 55. Contratti di affiliazione
- 56. Procedure di mediazione
- 57. Procedure giudiziarie e foro competente
- 58. Cadenza delle trattative
- 59. Entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro costruzione in legno 2007
- 60. Disdetta del CCL
- 61. Disposizioni transitorie
- 62. Clausola relativa alla pace sociale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. Indicazione delle fonti e dei riferimenti
- 11. Categorie di collaboratori
09. Obblighi generali per i collaboratori
Rispettando le disposizioni di legge di natura generale, concretizzando i principi guida per collaboratori e datori di lavoro nel settore costruzione in legno, i collaboratori contribuiscono attivamente a una cultura imprenditoriale basata su plusvalori comuni.
I collaboratori devono eseguire con diligenza le mansioni loro affidate, salvaguardando con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
I collaboratori devono adoperare secondo le regole e con cura le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche, nonché i veicoli del datore di lavoro.
I collaboratori sono responsabili dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave al datore di lavoro. Per stabilire la misura di diligenza dovuta dai collaboratori, si rimanda all’articolo 321e CO.
I collaboratori trattano confidenzialmente le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti dell’azienda.
I collaboratori devono osservare diligentemente le disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, che si basano sulla legge sul lavoro, sulla relativa ordinanza 3, sulla legge sull'assicurazione contro gli infortuni, sulle relative ordinanze e sulla soluzione settoriale Holzbau Vital o su soluzioni settoriali o aziendali equiparabili.
I collaboratori devono osservare diligentemente le disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, che si basano sulla legge sul lavoro, sulla relativa ordinanza 3, sulla legge sull’assicurazione contro gli infortuni, sulle relative ordinanze e sulla soluzione settoriale Holzbau Vital o su soluzioni settoriali o aziendali equiparabili.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, i collaboratori non possono svolgere alcun lavoro remunerato per conto di terzi nella misura in cui ledano l’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendo concorrenza al settore della costruzione in legno.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, i collaboratori non possono svolgere alcun lavoro remunerato per conto di terzi nella misura in cui ledano l’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendo concorrenza al settore della costruzione in legno. La Commissione Paritetica Nazionale Construttori in Legno pronuncia ammonizioni e/o pene convenzionali nei casi di lavoro in nero. In caso di recidiva il datore di lavoro può inoltre recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per causa grave, se prima ha ammonito per iscritto l’interessato / gli interessati.
Eventuali prestazioni di lavoro in conto terzi devono essere concordate per tempo con il datore di lavoro.
I collaboratori non possono cedere il proprio salario a terzi (art. 325 CO). Le cessioni di salario (anche prima della conclusione del contratto) non vengono riconosciute dal datore di lavoro. Il datore di lavoro paga il salario con effetto liberatorio unicamente ai collaboratori.
Nuovo titolo: Cessione dei diritti salariali
In caso di malattia o di infortunio per un periodo superiore a tre giorni, il collaboratore giustifica la propria inabilità al lavoro mediante certificato medico che, oltre al grado e alla durata dell’inabilità, deve anche indicare se dovuta a malattia o infortunio. Se le assenze causa malattia aumentano, il datore di lavoro è autorizzato a richiedere un certificato medico per ogni caso di malattia. Qualora il datore di lavoro dubitasse della correttezza di un certificato medico, egli può pretendere dal collaboratore che si faccia visitare dal medico di fiducia dell’assicuratore.