- Campo di applicazione
- Il rapporto di lavoro
- Orario di lavoro
- Flessibilità dell'orario di lavoro
- Salario
- Salario in caso di impedimento alla prestazione lavorativa
- Supplementi e complementi salariali
- Assicurazioni sociali
- Istanze competenti per lo sviluppo e l'applicazione del CCL
- Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione in legno
- 44. Rilevamento relativo al CCL commissionato dai datori di lavoro (pilastro 1)
- 45. Marchio per le aziende rilevate (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controlli dei cantieri e del lavoro nero (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 1 e 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione
- 52. Concretizzazione della cultura imprenditoriale tenor CCL (pilastro 4)
- Fondo di applicazione
- Normative per la collaborazione sociale a livello di settore
- 54. Accordi aggiuntivi
- 55. Contratti di affiliazione
- 56. Procedure di mediazione
- 57. Procedure giudiziarie e foro competente
- 58. Cadenza delle trattative
- 59. Entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro costruzione in legno 2007
- 60. Disdetta del CCL
- 61. Disposizioni transitorie
- 62. Clausola relativa alla pace sociale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. Indicazione delle fonti e dei riferimenti
- 11. Categorie di collaboratori
26. Parti integranti del salario minimo
Il salario base è costituito da un importo fisso in denaro. Spese concordate contrattualmente oppure pagate come componenti del salario, nonché altre agevolazioni aziendali, non fanno parte del salario base e non vengono prese in considerazione per l’osservanza del salario minimo secondo il CCL Costruzione in legno.
Il modulo “indice salariale” tiene conto degli adeguamenti salariali per compensazione dell’inflazione e/o per compensazione della perdita di potere d’acquisto. La base di calcolo per gli adeguamenti al rincaro è costituita dai salari medi per il settore della costruzione in legno praticati sul mercato svizzero, calcolati in base a un rilevamento annuo dei salari da parte dei partner sociali.
La funzione al momento dell’assunzione è regolata nel contratto di lavoro individuale allestito in conformità con gli articoli 3 – 5.
La parte di salario legata al perfezionamento professionale tiene conto degli iter di formazione per quadri riconosciuti dal settore, a condizione che siano stati superati con successo gli esami previsti dalle associazioni di categoria o gli esami professionali federali.
La parte di salario legata al perfezionamento professionale tiene conto degli iter di formazione per quadri riconosciuti dal settore quali le categorie salariali di caposquadra e capo carpentiere, a condizione che siano stati superati con successo gli esami previsti dalle associazioni di categoria o gli esami professionali federali.
La parte integrante del salario si riferisce agli anni di esperienza in una determinata funzione, indipendentemente da un eventuale cambiamento del posto di lavoro. Se la funzione di assunzione cambia, il calcolo dell'esperienza riparte da zero. L'automatismo salariale si riferisce esclusivamente ai salari minimi. I rapporti di lavoro di almeno 1.000 ore lavorative annue sono considerati come anni di esperienza completi.
Un importo inferiore di ore lavorative non è tenuto in considerazione come anno di esperienza. Dopo aver terminato con successo un perfezionamento professionale o dopo aver seguito successivamente una formazione professionale che comporta un cambio di funzione, il collaboratore, a partire dal momento in cui cambia funzione, ha diritto almeno al salario percepito nella sua funzione precedente, indipendentemente dagli anni di esperienza nella nuova funzione.
Nei rapporti di lavoro in funzione mista, dove un collaboratore svolge globalmente più di 1000 ore all'anno, gli viene calcolato un anno di esperienza in tutte le funzioni, indipendentemente dalla percentuale di occupazione nelle diverse funzioni.
La parte integrante del salario si riferisce agli anni di esperienza in una determinata funzione, indipendentemente da un eventuale cambiamento del posto di lavoro. Se la funzione di assunzione cambia, il calcolo dell’esperienza riparte da zero. L’automatismo salariale si riferisce esclusivamente ai salari minimi. I rapporti di lavoro di almeno 1.000 ore lavorative annue sono considerati come anni di esperienza completi.
Un importo inferiore di ore lavorative non è tenuto in considerazione come anno di esperienza. Dopo aver terminato con successo un perfezionamento professionale o dopo aver seguito successivamente una formazione professionale che comporta un cambio di funzione, il collaboratore, a partire dal momento in cui cambia funzione, ha diritto almeno al salario percepito nella sua funzione precedente, indipendentemente dagli anni di esperienza nella nuova funzione.
Nei rapporti di lavoro in funzione mista, dove un collaboratore svolge globalmente più di 1000 ore all’anno, gli viene calcolato un anno di esperienza in tutte le funzioni, indipendentemente dalla percentuale di occupazione nelle diverse funzioni.