- Campo di applicazione
- Il rapporto di lavoro
- Orario di lavoro
- Flessibilità dell'orario di lavoro
- Salario
- Salario in caso di impedimento alla prestazione lavorativa
- Supplementi e complementi salariali
- Assicurazioni sociali
- Istanze competenti per lo sviluppo e l'applicazione del CCL
- Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione in legno
- 44. Rilevamento relativo al CCL commissionato dai datori di lavoro (pilastro 1)
- 45. Marchio per le aziende rilevate (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controlli dei cantieri e del lavoro nero (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 1 e 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione
- 52. Concretizzazione della cultura imprenditoriale tenor CCL (pilastro 4)
- Fondo di applicazione
- Normative per la collaborazione sociale a livello di settore
- 54. Accordi aggiuntivi
- 55. Contratti di affiliazione
- 56. Procedure di mediazione
- 57. Procedure giudiziarie e foro competente
- 58. Cadenza delle trattative
- 59. Entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro costruzione in legno 2007
- 60. Disdetta del CCL
- 61. Disposizioni transitorie
- 62. Clausola relativa alla pace sociale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. Indicazione delle fonti e dei riferimenti
- 11. Categorie di collaboratori
02. Campo d’applicazione aziendale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili ai datori di lavoro e ai collaboratori del settore delle costruzioni in legno (ramo carpenteria). Appartengono al settore le imprese di carpenteria, parti di imprese e gruppi di montaggio attivi nella produzione e nel montaggio o nella produzione e nella riparazione di lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:
- costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno
- elementi prefabbricati in legno
- lavorazione artigianale del legname
- produzione artigianale di strutture portanti in legno
- produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno
- produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno
- produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno
Le imprese o parti di imprese che eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo d’applicazione:
- produzione e/o vendita di legno segato
- produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti vuoti
- produzione e/o posa di pavimenti in legno
Non sono assoggettate nemmeno le imprese o parti di imprese che producono e vendono prodotti puramente commerciali come prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli in legno incollati, elementi di costruzione per pavimenti, pareti e tetti. Nel caso di produzione e montaggio dei prodotti citati vale l’articolo 2 capoverso 1.
Il CCL Costruzione in legno copre integralmente le parti di impresa affiliate. Fanno eccezioni le parti d’impresa assoggette a un altro contratto collettivo di lavoro con carattere di obbligatorietà generale.
Qualora una parte dell’azienda non assoggettata ad un altro contratto collettivo di lavoro debba essere esclusa dal campo d’applicazione del CCL Costruzione in legno, deve essere presentata un’istanza scritta alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), al fine di ottenere l’autorizzazione.
Le aziende di lavoro interinale sottostanno al CCL Costruzione in legno in virtù dell'articolo 20 della LC (Legge sul collocamento) nella misura in cui loro collaboratori prestano servizio presso imprese operanti nel settore della costruzione in legno.
Le aziende di lavoro interinale sottostanno al CCL Costruzione in legno in virtù dell’articolo 20 della LC (Legge sul collocamento) nella misura in cui loro collaboratori prestano servizio presso imprese operanti nel settore della costruzione in legno.
Per le aziende e i relativi collaboratori con sede all’estero il CCL Costruzione in legno si applica a partire dal primo giorno lavorativo svolto in Svizzera. La base giuridica è costituita dalla Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist) e dalla relativa ordinanza (ODist). Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale e relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza, valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera, ma che si trovano al di fuori del campo d’applicazione territoriale definito nel capoverso 1, purché i loro collaboratori svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione.
Se dei contratti collettivi di lavoro sono in concorrenza tra loro, è la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) a decidere sull’assoggettamento al contratto. Qualora la decisione della CPNCL non porti ad un accordo tra le parti, le controversie vanno definite nell’ambito della procedura civile ordinaria.