- Campo di applicazione
- Il rapporto di lavoro
- Orario di lavoro
- Flessibilità dell'orario di lavoro
- Salario
- Salario in caso di impedimento alla prestazione lavorativa
- Supplementi e complementi salariali
- Assicurazioni sociali
- Istanze competenti per lo sviluppo e l'applicazione del CCL
- Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione in legno
- 44. Rilevamento relativo al CCL commissionato dai datori di lavoro (pilastro 1)
- 45. Marchio per le aziende rilevate (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controlli dei cantieri e del lavoro nero (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 1 e 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione
- 52. Concretizzazione della cultura imprenditoriale tenor CCL (pilastro 4)
- Fondo di applicazione
- Normative per la collaborazione sociale a livello di settore
- 54. Accordi aggiuntivi
- 55. Contratti di affiliazione
- 56. Procedure di mediazione
- 57. Procedure giudiziarie e foro competente
- 58. Cadenza delle trattative
- 59. Entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro costruzione in legno 2007
- 60. Disdetta del CCL
- 61. Disposizioni transitorie
- 62. Clausola relativa alla pace sociale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. Indicazione delle fonti e dei riferimenti
- 11. Categorie di collaboratori
14. Ferie, riduzione delle ferie, lavoro durante le ferie
Fino al compimento del 50° anno di età i collaboratori hanno diritto a 5 settimane di ferie. Fino a 20 anni compiuti e a partire dai 50 anni compiuti, il diritto alle ferie è di 6 settimane.
Gli apprendisti hanno diritto a 6 settimane di ferie all'anno, indipendentemente dalla loro età.
- FAQ
- Appendice IV
Fino al 50° anno di età compiuto i collaboratori hanno diritto a 5 settimane di ferie corrispondenti a un'indennità di vacanza del 10.64% del salario lordo. Fino al compimento del 20° anno d'età e a partire dal 51° anno d'età e in caso di apprendistato, i collaboratori hanno diritto a 6 settimane di ferie, che corrispondono a un'indennità di vacanza del 13.04% del salario lordo. Per i collaboratori rimunerati a ore il calcolo si basa sulle disposizioni di cui all'Appendice 8 CCL.
Fino al 50° anno di età compiuto i collaboratori hanno diritto a 5 settimane di ferie corrispondenti a un’indennità di vacanza del 10.64% del salario lordo. Fino al compimento del 20° anno d’età e a partire dal 51° anno d’età e in caso di apprendistato, i collaboratori hanno diritto a 6 settimane di ferie, che corrispondono a un’indennità di vacanza del 13.04% del salario lordo. Per i collaboratori rimunerati a ore il calcolo si basa sulle disposizioni di cui all’Appendice 8 CCL.
Le festività e i giorni di riposo che cadono durante le ferie non valgono come ferie.
- 14d. Riduzione delle ferie dovuta a involontario impedimento al lavoro
- >alle modifiche apportate il 1.1.2018
Se in seguito a malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o esercizio di un pubblico ufficio l'impedimento involontario alla prestazione di lavoro da parte dei collaboratori nel corso dell'anno civile supera il mese, il datore di lavoro può ridurre le ferie di un dodicesimo per ogni ulteriore mese di impedimento.
Se in seguito a malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o esercizio di un pubblico ufficio l’impedimento involontario alla prestazione di lavoro da parte dei collaboratori nel corso dell’anno civile supera il mese, il datore di lavoro può ridurre le ferie di un dodicesimo per ogni ulteriore mese di impedimento.
[abrogato]
[abrogato]
- 14f. Divieto di compensazione delle ferie durante il rapporto di lavoro
- >alle modifiche apportate il 1.1.2018
Per la durata del rapporto di lavoro è espressamente vietato compensare le ferie in denaro.
Nuovo titolo: Divieto di compensazione delle ferie durante il rapporto di lavoro
Se il collaboratore esegue durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze e esigere il rimborso del salario per le vacanze già versato (art. 329d cpv. 3 CO).
- 14h. Pagamento effettivo di giorni di ferie per collaboratori remunerati con salario orario
- >alle modifiche apportate il 1.1.2018
Qualora ai collaboratori impiegati con salario orario le ferie non venissero calcolate come maggiorazione salariale secondo l'art. 14b del CCL, ma venissero effettivamente pagate, per ogni giorno di ferie dovranno essere conteggiate 8.4 ore o il tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell'orario di lavoro annuo per il giorno in questione.
Qualora ai collaboratori impiegati con salario orario le ferie non venissero calcolate come maggiorazione salariale secondo l’art. 14b del CCL, ma venissero effettivamente pagate, in questo caso per ogni giorno di ferie dovranno essere conteggiate 8.4 ore o il tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario di lavoro annuo per il giorno in questione.
Nuovo titolo: Pagamento effettivo di giorni di ferie per collaboratori remunerati con salario orario