33. Impedimento alla prestazione lavorativa per adempimento di obblighi legali

Durante i periodi di scuola reclute nonché di formazione di base del servizio di protezione civile, dopo la conclusione della formazione di base ai sensi dell'art. 33b i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):

  • celibi 50%
  • coniugati o celibi con persone a carico 80%

Se il collaboratore ha prestato servizio militare in ferma continuata o se dalla scuola reclute passa ad un servizio di avanzamento (p.es. scuola per sottoufficiali), le remunerazioni che gli spettano sono calcolate come disciplinato in art. 33b dopo la conclusione della sua  formazione.

Il contenuto attuale dell'art. 33a CCL secondo le modifiche del 1.1.2018 era precedentemente registrato sotto l'art. 33b CCL (vedi pagina 23, CCL costruzione in legno edizione 2015).

Durante gli altri servizi militari, di reclutamento, di protezione civile o civili obbligatori in tempi di pace non citati in art. 33a, i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):

Celibi senza persone a carico 

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
  • a partire dalla 5a settimana 50%

 Coniugati o celibi con persone a carico

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
  • a partire dalla 5a settimana 80%
  • FAQ
  • Appendice VII

Durante gli altri servizi militari, di reclutamento, di protezione civile o civili obbligatori in tempi di pace non citati in art. 33a, i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):

Celibi senza persone a carico

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
  • a partire dalla 5a settimana 50%

Coniugati o celibi con persone a carico

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
  • a partire dalla 5a settimana 80%

Il contenuto attuale dell'art. 33b CCL secondo le modifiche del 1.1.2018 era precedentemente registrato sotto l'art. 33a CCL (vedi pagina 23, CCL costruzione in legno edizione 2015).

Durante i periodi di scuola reclute nonché di formazione di base del servizio di protezione civile, dopo la conclusione della formazione di base ai sensi dell'art. 33b i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):

  • celibi 50%
  • coniugati o celibi con persone a carico 80%

Se il collaboratore ha prestato servizio militare in ferma continuata o se dalla scuola reclute passa ad un servizio di avanzamento (p.es. scuola per sottoufficiali), le remunerazioni che gli spettano sono calcolate come disciplinato in art. 33b dopo la conclusione della sua  formazione.

[abrogato] 

[abrogato]

Durante i servizi di avanzamento i collaboratori hanno diritto ad un' indennità. Riferita al salario lordo, l'indennità è la seguente:

Celibi

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
  • a partire dalla 5a settimana 50%

Coniugati o celibi con persone a carico

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
  • a partire dalla 5a settimana 80%

Il diritto all'indennità sussiste quando il rapporto di lavoro, prima dell'entrata in servizio, è durato più di tre mesi oppure se, incluso il servizio militare, il reclutamento, i servizio di protezione civile o il servizio civile, ha una durata superiore ai tre mesi. Resta riservato l'art. 324a CO.

 

Le assenze di cui all’art. 33 sono calcolate sulla base di 8.4 ore al giorno o del tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario lavorativo annuo per il giorno in questione.

 

Le assenze secondo l'art. di cui all'art. 33 sono calcolate sulla base di 8.4 ore al giorno o del tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell'orario lavorativo annuo per il giorno in questione.

L’indennità IPG compete al datore di lavoro nella misura in cui continua a corrispondere il salario.