- Campo di applicazione
- Il rapporto di lavoro
- Orario di lavoro
- Flessibilità dell'orario di lavoro
- Salario
- Salario in caso di impedimento alla prestazione lavorativa
- Supplementi e complementi salariali
- Assicurazioni sociali
- Istanze competenti per lo sviluppo e l'applicazione del CCL
- Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione in legno
- 44. Rilevamento relativo al CCL commissionato dai datori di lavoro (pilastro 1)
- 45. Marchio per le aziende rilevate (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controlli dei cantieri e del lavoro nero (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 1 e 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione
- 52. Concretizzazione della cultura imprenditoriale tenor CCL (pilastro 4)
- Fondo di applicazione
- Normative per la collaborazione sociale a livello di settore
- 54. Accordi aggiuntivi
- 55. Contratti di affiliazione
- 56. Procedure di mediazione
- 57. Procedure giudiziarie e foro competente
- 58. Cadenza delle trattative
- 59. Entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro costruzione in legno 2007
- 60. Disdetta del CCL
- 61. Disposizioni transitorie
- 62. Clausola relativa alla pace sociale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. Indicazione delle fonti e dei riferimenti
- 11. Categorie di collaboratori
33. Impedimento alla prestazione lavorativa per adempimento di obblighi legali
- 33a. Scuola reclute, incl. formazione di base in ferma continuata, formazione di base protezione civile
- >alle modifiche apportate il 1.1.2018
Durante i periodi di scuola reclute nonché di formazione di base del servizio di protezione civile, dopo la conclusione della formazione di base ai sensi dell'art. 33b i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):
- celibi 50%
- coniugati o celibi con persone a carico 80%
Se il collaboratore ha prestato servizio militare in ferma continuata o se dalla scuola reclute passa ad un servizio di avanzamento (p.es. scuola per sottoufficiali), le remunerazioni che gli spettano sono calcolate come disciplinato in art. 33b dopo la conclusione della sua formazione.
Il contenuto attuale dell'art. 33a CCL secondo le modifiche del 1.1.2018 era precedentemente registrato sotto l'art. 33b CCL (vedi pagina 23, CCL costruzione in legno edizione 2015).
Durante gli altri servizi militari, di reclutamento, di protezione civile o civili obbligatori in tempi di pace non citati in art. 33a, i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):
Celibi senza persone a carico
- nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
- a partire dalla 5a settimana 50%
Coniugati o celibi con persone a carico
- nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
- a partire dalla 5a settimana 80%
- FAQ
- Appendice VII
- 33b. Altri servizi militari, di protezione civile o civili obbligatori
- >alle modifiche apportate il 1.1.2018
Durante gli altri servizi militari, di reclutamento, di protezione civile o civili obbligatori in tempi di pace non citati in art. 33a, i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):
Celibi senza persone a carico
- nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
- a partire dalla 5a settimana 50%
Coniugati o celibi con persone a carico
- nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
- a partire dalla 5a settimana 80%
Il contenuto attuale dell'art. 33b CCL secondo le modifiche del 1.1.2018 era precedentemente registrato sotto l'art. 33a CCL (vedi pagina 23, CCL costruzione in legno edizione 2015).
Durante i periodi di scuola reclute nonché di formazione di base del servizio di protezione civile, dopo la conclusione della formazione di base ai sensi dell'art. 33b i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):
- celibi 50%
- coniugati o celibi con persone a carico 80%
Se il collaboratore ha prestato servizio militare in ferma continuata o se dalla scuola reclute passa ad un servizio di avanzamento (p.es. scuola per sottoufficiali), le remunerazioni che gli spettano sono calcolate come disciplinato in art. 33b dopo la conclusione della sua formazione.
- 33c. Servizi di avanzamento, compreso militari in ferma continuata
- >alle modifiche apportate il 1.1.2018
[abrogato]
[abrogato]
Durante i servizi di avanzamento i collaboratori hanno diritto ad un' indennità. Riferita al salario lordo, l'indennità è la seguente:
Celibi
- nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
- a partire dalla 5a settimana 50%
Coniugati o celibi con persone a carico
- nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100%
- a partire dalla 5a settimana 80%
Il diritto all'indennità sussiste quando il rapporto di lavoro, prima dell'entrata in servizio, è durato più di tre mesi oppure se, incluso il servizio militare, il reclutamento, i servizio di protezione civile o il servizio civile, ha una durata superiore ai tre mesi. Resta riservato l'art. 324a CO.
Le assenze di cui all’art. 33 sono calcolate sulla base di 8.4 ore al giorno o del tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario lavorativo annuo per il giorno in questione.
Le assenze secondo l'art. di cui all'art. 33 sono calcolate sulla base di 8.4 ore al giorno o del tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell'orario lavorativo annuo per il giorno in questione.
L’indennità IPG compete al datore di lavoro nella misura in cui continua a corrispondere il salario.