- Campo di applicazione
- Il rapporto di lavoro
- Orario di lavoro
- Flessibilità dell'orario di lavoro
- Salario
- Salario in caso di impedimento alla prestazione lavorativa
- Supplementi e complementi salariali
- Assicurazioni sociali
- Istanze competenti per lo sviluppo e l'applicazione del CCL
- Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione in legno
- 44. Rilevamento relativo al CCL commissionato dai datori di lavoro (pilastro 1)
- 45. Marchio per le aziende rilevate (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controlli dei cantieri e del lavoro nero (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 1 e 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione
- 52. Concretizzazione della cultura imprenditoriale tenor CCL (pilastro 4)
- Fondo di applicazione
- Normative per la collaborazione sociale a livello di settore
- 54. Accordi aggiuntivi
- 55. Contratti di affiliazione
- 56. Procedure di mediazione
- 57. Procedure giudiziarie e foro competente
- 58. Cadenza delle trattative
- 59. Entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro costruzione in legno 2007
- 60. Disdetta del CCL
- 61. Disposizioni transitorie
- 62. Clausola relativa alla pace sociale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. Indicazione delle fonti e dei riferimenti
- 11. Categorie di collaboratori
12. Orario di lavoro normale
Per orario di lavoro normale si intende l’orario di lavoro annuale lordo comprensivo di giorni festivi retribuiti, ferie, malattia, infortunio, servizio militare, servizio di protezione civile e simili. L’orario di lavoro normale è costituito dal tempo di presenza durante il quale i collaboratori sono a disposizione dell’azienda con la propria prestazione di lavoro e include il tempo di viaggio aziendale completo dei collaboratori.
L’orario di lavoro normale annuale è di 2190 ore al massimo. L’orario di lavoro giornaliero medio è di 8.4 ore e viene calcolato così: orario normale 2190 ore / 52.14 settimane / 5 giorni lavorativi. L’orario di lavoro normale deve essere riportato in un calendario scritto delle ore di lavoro, con indicazione del tempo di lavoro previsto per ogni giorno. Le ore di lavoro prestate in aggiunta a quelle dell’orario normale (ore flessibili e ore supplementari) sono trattate secondo l’articolo 17 e seguenti del CCL.
L’orario normale è ripartito sui giorni lavorativi ordinari da lunedì a venerdì. In casi particolari è possibile lavorare di sabato (vedi in proposito il capitolo D).
Il datore di lavoro può scegliere come base per il calendario aziendale un orario settimanale che va da 37.5 a 47.5 o da 37.5 a 45 ore. Di conseguenza ai sensi dell'art. 17e le ore flessibili mensili si strutturano in modo diverso.
Il datore di lavoro può scegliere come base per il calendario aziendale un orario settimanale che va da 37.5 a 47.5 o da 37.5 a 45 ore. Di conseguenza ai sensi dell’art. 17e le ore flessibili mensili si strutturano in modo diverso. Per il personale addetto al settore commerciale l’orario settimanale normale è die 42 ore.
Il datore di lavoro esige dai suoi collaboratori che registrino per iscritto le ore di lavoro prestate e che gli consegnino la distinta delle ore almeno una volta al mese.
Il datore di lavoro esige dai suoi collaboratori che registrino per iscritto le ore di lavoro prestate e che gli consegnino la distinta delle ore almeno una volta al mese.
Nell'ambito dei colloqui annuali con i collaboratori (colloqui di qualifica) la ditta e i collaboratori quadro, a partire dal livello di capo carpentiere, concordano secondo le prescrizioni del diritto del lavoro per iscritto il tempo necessario alla preparazione del lavoro, per i controlli e per i rapporti. Questo lavoro supplementare non può superare le dieci ore mensili e deve essere prestato in aggiunta al normale tempo di lavoro previsto dal calendario dell'orario di lavoro annuale. I capi carpentieri che svolgono prestazioni supplementari secondo questa disposizione, hanno diritto ad un supplemento salariale di CHF 500.00 all'anno.
Il tempo impiegato per la preparazione del lavoro deve essere registrato separatamente. Le ore mensili consentite per la preparazione non sono cumulabili. Qualora durante un mese non venisse utilizzato il numero massimo di ore, le ore non utilizzate decadono.
Nell’ambito dei colloqui annuali con i collaboratori (colloqui di qualifica) la ditta e i collaboratori quadro, a partire dal livello di capo carpentiere, concordano secondo le prescrizioni del diritto del lavoro per iscritto il tempo necessario alla preparazione del lavoro, per i controlli e per i rapporti. Questo lavoro supplementare non può superare le dieci ore mensili e deve essere prestato in aggiunta al normale tempo di lavoro previsto dal calendario dell’orario di lavoro annuale. I capi carpentieri che svolgono prestazioni supplementari secondo questa disposizione, hanno diritto ad un supplemento salariale di CHF 500.00 all’anno.
Il tempo impiegato per la preparazione del lavoro deve essere registrato separatamente. Le ore mensili consentite per la preparazione non sono cumulabili. Qualora durante un mese non venisse utilizzato il numero massimo di ore, le ore non utilizzate decadono.