- Campo di applicazione
- Il rapporto di lavoro
- Orario di lavoro
- Flessibilità dell'orario di lavoro
- Salario
- Salario in caso di impedimento alla prestazione lavorativa
- Supplementi e complementi salariali
- Assicurazioni sociali
- Istanze competenti per lo sviluppo e l'applicazione del CCL
- Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione in legno
- 44. Rilevamento relativo al CCL commissionato dai datori di lavoro (pilastro 1)
- 45. Marchio per le aziende rilevate (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controlli dei cantieri e del lavoro nero (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 1 e 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione
- 52. Concretizzazione della cultura imprenditoriale tenor CCL (pilastro 4)
- Fondo di applicazione
- Normative per la collaborazione sociale a livello di settore
- 54. Accordi aggiuntivi
- 55. Contratti di affiliazione
- 56. Procedure di mediazione
- 57. Procedure giudiziarie e foro competente
- 58. Cadenza delle trattative
- 59. Entrata in vigore del Contratto collettivo di lavoro costruzione in legno 2007
- 60. Disdetta del CCL
- 61. Disposizioni transitorie
- 62. Clausola relativa alla pace sociale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. Indicazione delle fonti e dei riferimenti
- 11. Categorie di collaboratori
38. Assicurazione contro gli infortuni
Le prestazioni in caso di infortunio sono regolamentate dalle disposizioni LAINF. I collaboratori hanno diritto all’80% della retribuzione per perdita di salario conformemente ai requisiti di prestazione della SUVA. Per i giorni di carenza SUVA il datore di lavoro deve versare l’80 % del guadagno assicurato, assolvendo così completamente l’obbligo di continuare a versare il salario ai sensi dell’art. 324a/b CO.
Qualora la SUVA, in caso di colpevolezza dell’assicurato, di pericoli straordinari o di imprese rischiose conformi alla LAINF o in virtù di altre disposizioni, escluda o riduca le prestazioni assicurative, anche l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario si riduce proporzionalmente.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali SUVA sono sostenuti esclusivamente dal datore di lavoro.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali SUVA sono sostenuti esclusivamente dai collaboratori. L’assicurazione termina allo scadere del 30° giorno successivo al giorno in cui si estingue il diritto al salario.
- 38e. Protrazione convenzionale dell’assicurazione individuale per collaboratori
- >alle modifiche apportate il 1.1.2018
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i collaboratori possono stipulare una protrazione convenzionale dell'assicurazione individuale per un massimo di 6 mesi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i collaboratori possono stipulare una protrazione convenzionale dell’assicurazione individuale per un massimo di 6 mesi.